Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2026. Legge n. 449/1997, art. 32, comma 15.
La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2026” deve essere presentata da un Ente o da un’Associazione senza scopo di lucro o da un Ente del Terzo Settore, avente sede nel territorio della Regione del Veneto.
La richiesta di intervento sanitario può essere presentata unicamente a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2026. Le richieste presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.
Le richieste saranno valutate ad avvenuta acquisizione dell’Intesa con il Ministero della Salute alla pianificazione degli interventi sanitari umanitari, ai sensi dell’art. 32, comma 15, L. n. 449/97.
Possono essere oggetto di richiesta di intervento sanitario le seguenti prestazioni:
La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine perentorio del 31/12/2026.