TITOLO COMPLETO
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto - anno 2015. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
DESTINATARI
Enti Pubblici, Organizzazioni non Governative, Onlus, Associazioni di Volontariato, Enti o Istituti Religiosi e altri Enti o Istituzioni con sede nel territorio della Regione Veneto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 15.
FINALITA’
Supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella Regione del Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui le medesime si trovano ad operare.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio – Sanitario Regionale - anno 2015”, deve essere presentata da Enti/Associazioni aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, in particolare da: Enti Pubblici, Organizzazioni non Governative, Onlus, Associazioni di Volontariato, Enti e Istituti Religiosi e altri Enti e Istituzioni.
La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata, entro il termine del 30/06/2016, stabilito dal DDR Settore RSS n. 42 del 22/12/2015, esclusivamente mediante:
• PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
• Raccomandata A/R indirizzata a: Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale - Settore Relazioni Socio-Sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia.
Nel caso di invio con Raccomandata A/R fa fede la data di spedizione indicata dal timbro postale.